Cessione dello stipendio o pensione

Firma singola
Istruttoria rapida
Rata a tasso fisso
Pensionati fino a 70 anni
Nessuna spesa di istruttoria
Nessuna motivazione richiesta
Anche a protestati e a cattivi pagatori
Rimborsi personalizzati tra i 24 e i 120 mesi
A tutti i lavoratori dipendenti e ai pensionati
Rata massima cedibile: 1/5 dello stipendio o pensione
Importi da 2.500 al massimo consentito dal reddito mensile

Cos’è la cessione del quinto dello stipendio?

  • La cessione del quinto dello stipendio, è un finanziamento non finalizzato, disciplinato dal Codice Civile, D.P.R. 180/1950.
  • Si tratta di un prestito nato inizialmente per permettere l’accesso al credito dei lavoratori pubblici e statali, poi, con la finanziaria 2005 anche ai dipendenti privati e pensionati.
  • La differenza con altre tipologie di prestito è che questo viene rimborsato con rate mensili a tasso fisso trattenute direttamente dalla busta paga o dalla pensione nella misura massima di un quinto dello stipendio netto percepito.
  • È un finanziamento che consente di ottenere somme consistenti, senza l’obbligo di motivarne la richiesta, dilazionando il pagamento fino ad un massimo di 120 mensilità.
  • È l’unico che viene concesso anche in presenza di eventuali protesti, pignoramenti o ritardi nei pagamenti.
  • Per i dipendenti Pubblici e Statali la garanzia è data esclusivamente dalla stabilità del posto di lavoro, infatti, è sufficiente essere assunti stabilmente (a ruolo) da almeno tre mesi.
  • Per i dipendenti Privati, la garanzia è data dal TFR accantonato e sono richiesti generalmente almeno sei mesi d’assunzione.
  • Le pensioni che possono essere cedute sono quelle di Anzianità, di Vecchiaia e di Reversibilità, e rispettando alcune condizioni, anche quelle di Invalidità e Inabilità; non possono essere cedute pensioni con più titolari (cointestate), con pignoramenti in corso non estinguibili, le pensioni sociali e quelle pensioni che al netto della cessione non siano di almeno 440.00 Euro.
  • È possibile rinnovare la cessione già in corso così com’è ed è possibile estinguerle anticipatamente.
  • La Cessione del quinto, contiene obbligatoriamente due coperture assicurative, rischio vita e rischio impiego (solo vita per i pensionati), che intervengono a copertura del debito, qualora si verificasse l’evento, tutelando l’Ente Erogante.
  • L’assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa nei confronti del cedente con riferimento al rischio impiego.

Normative e leggi che regolano la cessione.

  • D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950;
  • Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005);
  • Legge n. 80 del 14 maggio 2005;
  • Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006);
  • Regolamento di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto legge 14.3.05 n.35;
  • Circolare n. 21 del 3 giugno 2005;
  • Circolare n. 554 del 29 luglio 2005;
  • Circolare n.13 del 13 marzo 2006

Documenti fissi da presentare

  • Documento d’identità in corso di validità;
  • Codice fiscale;
  • Ultime due buste paga e modello CUD (dipendenti);
  • Cedolino pensione e modello CUD (pensionati);
  • Permesso di soggiorno in corso di validità (o ricevuta rinnovo) se extracomunitario.

Inoltre, per il preventivo e la successiva istruttoria della richiesta, deve essere presentata la seguente documentazione variabile per tipologia di lavoro o pensione:

  • Dipendenti Pubblici e Privati – Dichiarazione di Stipendio (in duplice copia) – da far compilare dalla propria Amministrazione di competenza;
  • Dipendenti Ferrovie dello Stato – Mod. R258 – viene rilasciato direttamente dalla propria Amministrazione su richiesta diretta del dipendente;
  • Dipendenti Postali – Dichiarazione di Stipendio – viene rilasciata direttamente dalla propria Amministrazione su richiesta diretta del dipendente;
  • Dipendenti Statali / Ministeriali – la dichiarazione e i moduli variano a seconda del tipo di Ente, contattateci per la documentazione specifica necessaria;
  • Pensionati INPS – Comunicazione di Cedibilità – viene rilasciata direttamente dall’ufficio INPS di competenza previo richiesta diretta del pensionato;
  • Pensionati INPDAP – Dichiarazione quota cedibile inpdap (in duplice copia) – da far compilare dall’Ufficio Inpdap di competenza;
  • Pensionati IPOST – Dichiarazione quota cedibile ipost – da inviare direttamente alla Ipost per la compilazione.

ATTENZIONE: lo specchietto sopra riportato è puramente indicativo e non contempla tutte le categorie contrattuali, per qualsiasi necessità non esitare a contattarci).